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Corsi per rappresentante dei lavoratori – D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, let. I

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è una persona nominata a rappresentare i lavoratori per gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro. Le aziende che hanno al loro interno fino a quindici dipendenti, devono eleggere un rappresentante che può essere nominato nel contesto di rappresentanze sindacali presenti nell’impresa, in quello territoriale o nel campo produttivo.

Facendo riferimento all’art. 47, comma 7, del d.Igs. 81/08 viene deciso un numero minimo di RLS in base al numero di dipendenti occupati presso l’azienda.

RLS in breve

Il corso RLS é obbligatorio e il rappresentante dei lavoratori deve essere eletto dai dipendenti dell’azienda.
Qualora non venga individuato in ambito aziendale verrà nominato in ambito sindacale di cui rimandiamo una o più persone elette o designate dai lavoratori nell’ambito delle RSU.

NUMERO DI RAPPRESENTANTI SINDACALI
1 RLS in aziende fino a 15 dipendenti (eletto fra i lavoratori o su base territoriale)
1 RLS nelle aziende che occupano sino a 200 dipendenti (da 16 a 200 dip., eletto in ambito RSU)
3 RLS nelle aziende che occupano da 201 sino a 1000 dipendenti (eletto in ambito RSU)
6 RLS nelle aziende che occupano oltre 1000 dipendenti (eletto in ambito RSU)

DURATA DEL MANDATO RLS E FORMAZIONE
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli RLS, da svolgere durante l’orario di lavoro con moduli formativi della durata almeno di 32 ore e i cui oneri sono a totale carico del Datore di lavoro.
Il modulo formativo dovrà essere svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici Provinciali.

Deve inoltre disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo:
> 12 ore annue: aziende fino a 5 dipendenti
> 30 ore annue: aziende da 6 a 15 dipendenti
> 40 ore annue: aziende oltre i 15 dipendenti per ogni RLS

COSA FA IL RLS
Riceve schede di sicurezza dei prodotti e tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni).
Controlla l’applicazione delle leggi in materia di sicurezza.
Partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza.
Si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione.
Segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell’azienda.
Può ricorrere all’organo di vigilanza.
Propone soluzioni di bonifica.

PER COSA è CONSULTATO IL RLS
Nomina del servizio di prevenzione e protezione.
Nomina della squadra antincendio.
Nomina della squadra primo soccorso.
Valutazione dei rischi.
Programmazione, realizzazione e verifica dei piani di prevenzione.
Formazione e informazione dei lavoratori.

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