
Un team di interlocutori dedicati.
Alla burocrazia ci pensiamo noi garantendo un coordinamento sanitario completo del servizio di medicina del Lavoro, un team di interlocutori dedicati, dall’account alla segreteria, al medico competente si prendono in carico l’organizzazione di tutti gli interventi necessari. 81 HSE per ogni cliente gestisce/garantisce un team di assistenza per eventuali controlli con organo competente.
Termini e Definizioni.
La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative. Definiamo sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08. L’obbiettivo principale della sorveglianza sanitaria è la tutela della salute dei lavoratori avvalendosi di strumenti quali:
La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio di sorveglianza sanitaria stesso risulti sempre efficace e funzionale.
Questa figura professionale accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano: prima definito come “medico di Fabbrica”, poi come “medico del lavoro”, oggi il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.
Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale
Secondo quanto definito nell’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08, il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi.
L’indicazione di periodicità differente viene comunicata al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).
C’è la possibilità che il sopralluogo venga sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi e dove il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe e (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
L’obbiettivo principale è quello della valutazione dei rischi effettuata direttamente sul luogo di lavoro, intesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Quando: prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
- Per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- Per verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine
Quando: con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma ogni anno)
- Per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori
- Per controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale
- Per esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Per verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi