L’obiettivo.

L’obiettivo è quello di conservare e promuovere, nella massima misura, il benessere fisico e sociale dei lavoratori, attraverso la collaborazione di specialisti del settore, con la finalità di supportare i datori di lavoro ed i lavoratori stessi nel creare le condizioni affinché la sicurezza sul lavoro sia concreta, attuata ed efficace.

Siamo in grado di fornire un elevato grado di professionalità: i nostri medici competenti e gli operatori sanitari altamente qualificati valuteranno le condizioni sanitarie dei lavoratori al fine di predisporre, in collaborazione con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, adeguate misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

La medicina da onere legislativo, a costo certo, diventa uno strumento determinante di differenziazione e creazione di un vantaggio competitivo per l’impresa. Miglioramenti della produttività, diminuzione delle spese sanitarie e assicurative per il personale, riduzione dei costi per la gestione delle risorse umane, miglioramento dell’immagine aziendale: questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti dai nostri clienti, grazie alla gestione di questa attività.

Un team di interlocutori dedicati.

Alla burocrazia ci pensiamo noi garantendo un coordinamento sanitario completo del servizio di medicina del Lavoro, un team di interlocutori dedicati, dall’account alla segreteria, al medico competente si prendono in carico l’organizzazione di tutti gli interventi necessari. 81 HSE per ogni cliente gestisce/garantisce un team di assistenza per eventuali controlli con organo competente.

  • Nomina del Medico Competente in Medicina del Lavoro

  • Redazione del piano di Sorveglianza Sanitaria e Registro dati Biostatici

  • Sopraluogo ambienti di lavoro in azienda da parte del Medico competente

  • Riunione periodica per aziende superiori a 15 dipendenti (OBBLIGATORIA)

  • Rapporti, per conto dell’Azienda, con Enti e organi di vigilanza (ASL, INAIL etc.)

  • Accertamenti sanitari preventivi e periodici per valutare, in relazione all’attività dell’azienda e alle relative mansioni svolte, eventuali controindicazioni o malattie professionali assegnando un giudizio di idoneità alla mansione

  • Visite mediche preventive o periodiche

  • Screening di acuità visiva visio-test

  • Screening spirometrico (spirometria)

  • Screening audiometrico (audiometria)

  • E.C.G. base

  • Analisi emato-chimiche di laboratorio

  • Accertamento diagnostico per verifica assenza assunzione alcol e alcol dipendenza

  • Test tossicologico per accertamento sanitario di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  • Esami diagnostici integrativi e visite specialistiche presso “smart med” convenzionati

Termini e Definizioni.

La medicina del lavoro è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative. Definiamo sorveglianza sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, così come definito all’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08. L’obbiettivo principale della sorveglianza sanitaria è la tutela della salute dei lavoratori avvalendosi di strumenti quali:

La figura del medico competente, all’interno del panorama legislativo in materia di sicurezza, e all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, gioca un ruolo fondamentale affinché il servizio di sorveglianza sanitaria stesso risulti sempre efficace e funzionale.

Questa figura professionale accompagna l’evoluzione dell’intero contesto industriale e lavorativo Italiano: prima definito come “medico di Fabbrica”, poi come “medico del lavoro”, oggi il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio.
Se infatti una volta il Medico Competente si limitava alla valutazione fisico sanitaria del lavoratore, ora è invece coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale

Secondo quanto definito nell’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08, il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi.

L’indicazione di periodicità differente viene comunicata al datore di lavoro ed annotata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08).

C’è la possibilità che il sopralluogo venga sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi e dove il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe e (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).

L’obbiettivo principale è quello della valutazione dei rischi effettuata direttamente sul luogo di lavoro, intesa alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Quando: prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.

  • Per constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
  • Per verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche condizioni di salute del soggetto in indagine

Quando: con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma ogni anno)

  • Per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori
  • Per controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale
  • Per esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica
  • Per verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi

Richiedi una consulenza.

Consenso al trattamento dei dati personali *